Testa, occhi e viso
Elmetti, occhiali e protezioni del viso adeguati ai rischi della lavorazione.
Squadre preparate, dispositivi di protezione e documentazione: un impegno concreto per lavorare nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni del luogo di intervento.
METALMONT dispone dei dispositivi di sicurezza necessari alle attività svolte e organizza gli interventi per operare in conformità alle leggi e alle regolamentazioni locali. Dotazioni, procedure e requisiti degli operatori vengono considerati in relazione ai rischi, alle lavorazioni e alle condizioni del singolo sito.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature indossate o tenute dalla persona per proteggerla da rischi per la salute o la sicurezza durante il lavoro. La scelta dipende dal rischio da controllare e dalle condizioni d’impiego; i DPI non sostituiscono la valutazione dei rischi e le misure di protezione collettiva.
Le categorie seguenti descrivono esempi di DPI. La dotazione effettiva viene individuata per l’attività e il luogo di intervento.
Elmetti, occhiali e protezioni del viso adeguati ai rischi della lavorazione.
Guanti, calzature di sicurezza e indumenti protettivi scelti secondo le attività e l’ambiente.
Sistemi di protezione contro le cadute, quando necessari, con componenti compatibili, formazione e procedure adeguate.
Protezioni specifiche ove la valutazione dei rischi evidenzi esposizione a rumore, polveri o altri agenti.
Clienti, committenti e responsabili del sito possono richiedere la documentazione pertinente prima dell’intervento. METALMONT può fornire, per le dotazioni e gli operatori coinvolti, i documenti disponibili e applicabili al progetto, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.
Indica il Paese, il sito, le attività previste e i documenti richiesti. Sasha e Adnan sono i contatti diretti per coordinare la richiesta.
I progetti internazionali richiedono la verifica delle prescrizioni del Paese ospitante e del sito: dotazioni, abilitazioni, accessi e documentazione possono variare. Una marcatura o un’abilitazione ottenuta in un Paese non implica automaticamente il riconoscimento in tutti gli altri.
Regolamento UE 2016/425 per i DPI; D.Lgs. 81/2008, in particolare artt. 74–79 per i DPI e art. 73 per formazione e abilitazioni all’uso delle attrezzature. Per la formazione, verificare gli accordi vigenti, incluso l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, e le disposizioni transitorie applicabili.